Archivio di Luglio 2016
Lo sapevate che i gatti neri…
Pubblichiamo con piacere un messaggio ricevuto da Matteo e Melissa:
Buongiorno
siamo una scuola di danza, attraverso il ballo esprimiamo messaggi socialmente utili, vorremmo diffondere il messaggio dell’adozione del gatto nero che tutt’oggi è vittima di pregiudizi a causa delle superstizioni
se potete diffondete questo video
ps il gatto nero del video ci ha ispirato… vive con noi da quando era un cucciolo ed è eccezionale
Grazie per l’aiuto
Matteo e Melissa
CODICE DELLA STRADA E L’OBBLIGO DI SOCCORSO AGLI ANIMALI
Un animale in difficoltà in seguito ad un incidente stradale, oggi è tutelato dalla legge: vige, infatti, l’obbligo di soccorso (art. 31 legge 29 luglio 2010 n. 120).
Con il decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 217, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12.12.2012, è stato rafforzato il cambiamento del codice della strada che aveva già fissato sin dall’estate del 2010, l’obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale, l’equiparazione dello stato di necessità di trasporto di un animale ferito come per una persona, l’utilizzo della sirena e lampeggiante per ambulanze veterinarie e mezzi di vigilanza zoofila.
L’art. 189, comma 9 bis del Codice della Strada, a seguito delle successive intervenute modifiche, infatti oggi recita:
“L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 410 a euro 1.643. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in otto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328”.
In caso di incidente ci si deve rivolgere al servizio veterinario della Asl competente di zona e contestualmente chiamare le forze dell’ordine che, tutte (polizia municipale, polizia stradale, corpo forestale dello stato, carabinieri, ecc. ..) sono coinvolte obbligatoriamente nel soccorso , soprattutto se non è a disposizione un numero verde noto per il pronto soccorso del canile municipale di cui però le forze hanno la reperibilità obbligatoria h24, anche festiva.
Nel caso si assista ad una omissione di soccorso è opportuno raccogliere quante più informazioni possibili (data, orario, targa dei veicoli coinvolti, dinamica, ecc. .. ) e comunicarle tempestivamente alle forze dell’Ordine.
Numeri utili:
- Comando dei Carabinieri: 112;
- Vigili del Fuoco: 115;
- Emergenza Sanitaria: 118;
- Se coinvolto un animale selvatico, Emergenza servizio Forestale: 1515
Fonti a cui abbiamo attinto per l’articolo:
- sito arcadellavalle.it, l’articolo “il nuovo codice della strada e l’obbligo di soccorso agli animali” a cura di Ilaria Ferri di ENPA;
- sito dogalize.com, l’articolo “missione di soccorso verso animali: la parola dell’avvocato”;
- sito predazzoblog.it, l’articolo “Codice della strada: omissione di soccorso per animali”.
ANIMALI E CODICE DELLA STRADA
E’ ormai tempo di vacanze! Prima di partire con il nostro amico a quattro zampe, è bene conoscere le regole stabilite dal codice della strada per viaggiare in tutta sicurezza ed evitare sanzioni.
L’art. 169 codice della strada (trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore), recita come segue:
“…. 6. sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell’art.38 del decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. “
Ci sono quindi delle regole specifiche per il trasporto di animali in auto, si può infatti trasportare un solo animale domestico (sui sedili posteriori o nel bagagliaio) assicurandosi che non disturbi la guida e non limiti la visuale del guidatore.
Se invece decidete di partire con altro mezzo (nave, aereo, treno .. ) affidatevi alle compagnie attrezzate per il trasporto di animali domestici, ed in ogni caso, ricordatevi sempre di contattare la compagnia per accertarvi del necessario da portare per garantire a voi ed al vostro amico un viaggio sicuro e sereno (documenti, trasportino, ecc.)
Prima di partire ricordiamoci sempre di:
1. Avere con se i documenti del cane;
2. Portare acqua a sufficienza per dissetarlo (soprattutto in caso di viaggi lunghi);
3. Assicurare un ricircolo d’aria in auto (non quella condizionata);
4. Prevedere delle fermate per far sgranchire le zampe dei nostri amici
BUON VIAGGIO!
Dal sito 6sicuro.it, l’articolo “Codice della Strada: come trasportare un cane”