Archivio di Aprile 2016
Vietato il pignoramento degli animali domestici
Il 2 febbraio è entrata in vigore la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 titolata “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 Gennaio 2016 che contiene al suo interno una norma di grande civiltà.
Si tratta dell’articolo 77 che va a modificare l’articolo 514 del codice di procedura civile che disciplina la materia delle cose mobili assolutamente impignorabili.
Articolo 77 Modifica all’articolo 514 c.p.c.
- All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti:
“6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini riproduttivi, alimentari o commerciali;
6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.
Pertanto dall’entrata in vigore della suddetta norma, gli animali di affezione o da compagnia sono diventati beni impignorabili al pari delle cose sacre e degli anelli nuziali.
Impignorabili sono altresì gli animali tenuti a scopi terapeutici, la cosiddetta pet-terapy o nel caso del cane accompagnatore del non vedente.